Real Casa di Borbone delle Due Sicilie Cronache Costaniniane
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La Real Casa di Borbone oggi



  Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e
la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie


La Prammatica di Re Carlo
6/X/1759

Seguirà a distanza di appena tre giorni anche un ulteriore documento ufficiale, la Prammatica del 6 ottobre 1759 con la quale Carlo, divenuto Re di Spagna, sancisce definitivamente l'irreversibile processo di divisione delle due Case Reali.
In particolare, il Re Carlo precisa «che l'ordine di Successione da me prescritto non mai possa portare l'unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domini Italiani, in guisa che o i Maschi o le Femmine di mia Discendenza di sopra chiamati, sieno ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non sieno Re di Spagna o Principi di Asturias dichiarati già o per dichiararsi». Appaiono ora chiare le ragioni storiche e dinastiche che accertano l'impossibilità da parte di Carlo di Borbone, il figlio del Conte di Caserta, di mantenere la titolarità della Casa Reale delle Due Sicilie dopo il matrimonio con l'Infante di Spagna, dopo essere cioè divenuto «Principe spagnolo».

Avrebbe mancato a leggi e norme secolari mai abrogate cui si era tenuto vincolato perfino il suo antenato Carlo III di Borbone, Re prima di Napoli e poi solo di Spagna proprio in virtù di tali obblighi.
Ecco spiegata la necessità dell'Atto di Cannes, della rinuncia, ed ecco spiegato le ragioni per le quali Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie (e quindi Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano) divenne legittimamente il fratello minore Ranieri, padre dell'attuale Capo della Real Casa, Ferdinando, Duca di Castro, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

La certezza del diritto

Per finire, esaminiamo la questione anche da un punto di vista più specificamente giuridico, seguendo l'ineccepibile e ben difficilmente sostituibile spiegazione che ne fornisce Ettore Gallo nella sua citata opera Ivi, pp. 41 e sgg.. Anzitutto, «Nel testo dell'Atto di Cannes non si ritrovano né condizioni espresse né tacite: ed anzi il richiamo testuale alle leggi, consuetudini e costituzioni di famiglia, nonché ai solenni atti del 1759 e il riferimento al carattere eventuale della successione alla Corona delle Due Sicilie, stanno a dimostrare la piena consapevolezza del rinunziante sia delle conseguenze per sé e per i suoi discendenti, sia del carattere ipotetico di una restaurazione dinastica nelle Due Sicilie».

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